Novità sul credito d’imposta per investimenti 4.0

Bonus investimenti 4.0 ancora cumulabile con le altre agevolazioni (esempio di calcolo)

La Ragioneria generale dello Stato ha chiarito la distinzione tra “doppio finanziamento” e “cumulo”/ 

legge di bilancio 2022 ha previsto, tra le varie cose, il prolungamento, con alcune limitazioni, del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumen tali sino al 2025. 

Un provvedimento atteso dalle imprese, stante il positivo impatto per la crescita economica, sul quale tuttavia sul finire dello scorso anno era calata un’alea di incertezza correlata ai possibili problemi di compatibilità con altre agevolazioni.

infatti il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione tuttavia che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla forma- zione del reddito e all’imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9 del 23 luglio 2021.Tale disposizione non è stata oggetto di modifica da parte della legge di bilancio 2022, motivo per cui an- che per gli investimenti che saranno effettuati nel cor- so del 2022, e nei successivi anni di vigenza dell’agevolazione, le imprese potranno continuare a godere – laddove ve ne siano i presupposti, e nei limiti suindicati  del cumulo con altre agevolazioni.

Tanto premesso, la circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragione- ria Generale dello Stato (RGS), nelle “Istruzioni Tecni- che per la selezione dei progetti PNRR”, interpretando l’art. 9 del Regolamento Ue 2021/241, ha tuttavia previ- sto il divieto di cumulo dei fondi PNRR con risorse or- dinarie da bilancio statale. Aspetto non di poco conto, considerato che la misura “Investimento 1: Transizio- ne 4.0” (M1C2-1) del PNRR comprende proprio il credito d’imposta per investimenti in beni (materiali ed imma- teriali) 4.0 e immateriali standard (cfr. ris. Agenzia del- le Entrate n. 68/2021).A fornire chiarimenti al riguardo è intervenuta nuova- mente in chiusura del 2021 la stessa RGS. Lo ha fatto, in particolare, con la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021, con la quale ha fornito precise indicazioni in rela- zione ai concetti di “doppio finanziamento” e di “cumu- lo” delle misure agevolative, che si riferiscono “a due principi distinti e non sovrapponibili”.

Relativamente al concetto di “doppio finanziamento” la RGS ricorda che la normativa europea prescrive appo- sitamente come “il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fon- ti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura”. Il diverso concetto di “cumulo” si riferisce invece alla “possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, le quali vengo- no in tal modo «cumulate» a copertura di quote parti di un progetto/investimento”. Da ciò ne consegue la pos- sibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti di finanziamento differenti, purché tale sostegno non ecceda lo stesso costo.Più nel dettaglio la RGS precisa che se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un investimento, il restante 60% potrà essere finanziato attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili, e complessivamente non si superi il 100% del relativo costo. “In quest’ultimo caso parte dei costi sarebbero finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui si è fatto sempre di- vieto”. Ogni dubbio sul credito di imposta per investimenti 4.0 viene quindi fugato dalla circolare n. 33/2021, la quale indica esplicitamente “che quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito di imposta per le im- prese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte del costo dell’investimento non finanziata con altre risorse pubbliche”. In conclusione la circolare “conferma che le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumula- te con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato”. Per quanto sopra, si ritiene che nel bilancio di esercizio 2022 le imprese potranno quindi continuare a cu- mulare, nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili, il credito di imposta 4.0 con altri contributi pubblici relativi allo stesso investimento.

Le nuove aliquote del credito d’imposta 4.0 

Viene prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (art. 1, comma 44). 

In particolare:

A) per gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016) effettuati dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

– 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;

B) per gli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato B alla Legge 232/2016), vengono previste le seguenti aliquote:

– fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

– dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

– per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.